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27/10/2009
Provvedimento anticrisi
Il Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in Legge 102 il 3 agosto 2009 avente a oggetto "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", stabilisce nuove regole per la valuta applicata a versamenti di assegni e accrediti di bonifici (art. 2, comma 1):
 
“…A decorrere dal 1 novembre 2009, la data valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1 novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento…”.
 
A decorrere dal 1 novembre 2009 la data valuta per il beneficiario per tutti gli assegni circolari e bancari di altre banche sarà rispettivamente di 1 e 3 giorni mentre la disponibilità economica sarà di 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento.
 
Per quanto riguarda i bonifici in arrivo si segnala che essi sono contabilizzati sui conti, con data disponibilità immediata e valuta + 1 giorno lavorativo dalla valuta di accredito alla Banca.